25) Locke. La societ politica.
Essa sussiste quando il potere giudiziario passa dai singoli alla
comunit, che a sua volta stabilisce regole imparziali (cio le
leggi) e delega uomini speciali (i giudici) ad amministrare la
giustizia.
J. Locke, Secondo trattato sul governo, paragrafi 87, 88 (pagina
192).

Ma, poich non ci pu essere n pu sussistere nessuna societ
politica, che non abbia essa stessa il potere di conservare la
propriet e, a questo fine, di punire le offese di tutti quelli
che costituiscono i membri di quella societ, la societ politica
c' se e soltanto se ciascuno dei suoi membri ha abbandonato
questo potere naturale, lo ha rassegnato nelle mani della comunit
in tutti i casi che non gli precludono di appellarsi, per ottenere
protezione, alla legge stabilita dalla comunit. E cos, essendo
escluso ogni giudizio di ciascun membro particolare, la comunit
diventa arbitra, in base a regole stabilite, stabili, indifferenti
e uguali per tutte le parti. Per opera di uomini, che hanno
autorit dalla comunit, per l'esecuzione di quelle regole, essa
decide tutte le controversie che possono sorgere tra membri di
quella societ, riguardanti una qualsiasi materia di diritto,
punisce le offese che un membro qualsiasi ha commesso contro la
societ, con le pene che la legge ha stabilito. Sulla base di
queste caratteristiche  facile distinguere quelli che sono e
quelli che non sono riusciti in una societ politica.
E cos la societ politica ottiene il potere di stabilire quale
punizione corrisponde alle diverse trasgressioni commesse tra i
membri della societ, che si ritengono meritevoli di punizione; e
questo  il potere di fare le leggi. Ma essa ottiene anche il
potere di punire qualsiasi torto fatto a uno dei suoi membri da
uno che non appartenga alla societ; e questo  il potere di
guerra e di pace. E tutto ci ha come fine la preservazione della
propriet di tutti i membri di quella societ, nella misura
maggiore possibile. Ma, sebbene ogni uomo che  entrato a far
parte della societ civile, ed  diventato membro di una comunit,
abbia con ci abbandonato il potere di punire le offese contro la
legge di natura, traducendo in pratica il suo giudizio privato,
tuttavia, insieme con il giudizio delle offese che egli ha
rassegnato nelle mani del potere legislativo in tutti i casi in
cui pu appellarsi al magistrato, ha dato anche il diritto alla
comunit di impiegare la sua forza per l'esecuzione dei giudizi
della comunit, in tutti i casi in cui egli sar chiamato a dare
il contributo della propria forza; e in realt si tratta dei suoi
propri giudizi, perch essi sono dati da lui stesso o dai suoi
rappresentanti.
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968, volume
tredicesimo, pagine 619-620.

G. Zappitello, Antologia filosofica,  Quaderno secondo/4. Capitolo
Otto.
26) Locke. Il contratto sociale.
Il potere  prodotto da una convenzione. La difesa della teoria
contrattualistica, propria della tradizione whig, come viene
sviluppata dal filosofo inglese, cio con un'impostazione
razionalistica, mette in evidenza un astrattismo che lo pone molto
vicino alla posizione di Hobbes, considerando anche i differenti
momenti politici.
J. Locke, Secondo trattato sul governo, paragrafi 95, 123-126, 131
( pagine 192-194).

Come  stato detto, tutti gli uomini sono per natura liberi,
uguali e indipendenti, e nessuno pu essere tolto da questo stato
e sottomesso al potere politico di un altro senza il proprio
consenso. L'unico modo in cui uno si priva della propria libert
naturale e accetta i vincoli della societ civile  l'accordo con
gli altri uomini di congiungersi e unirsi in una comunit per
convivere gli uni con gli altri in maniera comoda, sicura e
pacifica, nel godimento sicuro delle loro propriet e con una
maggiore sicurezza contro chiunque non faccia parte di quella
comunit. Questo pu essere fatto da un numero qualsiasi di
uomini, perch non reca danno alla libert degli altri, che sono
lasciati come se fossero nello stato di libert proprio dello
stato di natura. Quando un numero qualsiasi di uomini hanno a
questo modo consentito di fare una comunit o un governo, essi
sono immediatamente incorporati, e costituiscono un unico corpo
politico; nel quale la maggioranza ha il diritto di agire e di
concludere per il resto.
Se l'uomo nello stato di natura  cos libero, come  stato detto,
se egli  l'assoluto signore della sua persona e delle sue
propriet, se  uguale al pi grande degli uomini e soggetto a
nessuno, perch egli vorr privarsi della propria libert? Perch
vorr liberarsi di questa sovranit e assoggettarsi al dominio e
al controllo di un altro potere? La risposta  ovvia: sebbene
nello stato di natura abbia un diritto di questo genere, tuttavia
il godimento di esso  molto incerto e costantemente esposto
all'usurpazione degli altri. Infatti tutti sono re come lo  lui,
tutti sono uguali a lui, e la maggior parte non osserva
strettamente l'equit e la giustizia, sicch il godimento della
propriet che egli ha in questo stato  molto insicura e molto
incerta. Questo fa s che egli voglia abbandonare una condizione
che, per quanto libera,  piena di paure e di continui pericoli.
Perci non senza ragione cerca e desidera di unirsi in societ con
altri che sono gi uniti o hanno intenzione di unirsi per la mutua
conservazione delle loro vite, libert e beni, che io chiamo con
un nome generale propriet.
Perci il fine grande e principale per cui gli uomini si
riuniscono in comunit politiche e si sottopongono a un governo 
la conservazione della loro propriet. A questo fine infatti nello
stato di natura mancano molte cose. In primo luogo manca una legge
stabilita, fissa e conosciuta. In secondo luogo, nello stato di
natura manca un giudice noto e imparziale, con l'autorit di
decidere tutte le controversie in base ad una legge stabilita. In
terzo luogo, nello stato di natura manca spesso un potere che
sostenga e sorregga la sentenza, quando essa  giusta, e ne dia la
dovuta esecuzione.
Ma, sebbene gli uomini, quando entrano a far parte della societ,
rinuncino all'eguaglianza, libert e potere esecutivo che avevano
nello stato di natura, per riporre queste cose nelle mani della
societ, affinch il potere legislativo ne disponga nella misura
richiesta dal bene della societ, tuttavia, poich ciascuno fa ci
soltanto con l'intenzione di meglio conservare per se stesso la
libert e la propriet (dal momento che non si pu supporre che
nessuna creatura razionale cambi la propria condizione con
l'intenzione di peggiorarla), non si pu mai supporre che il
potere della societ, ossia il potere legislativo costituito dai
membri della societ, si estenda al di l del bene comune; anzi
esso  obbligato ad assicurare a ciascuno la sua propriet,
prendendo provvedimenti contro quei tre difetti sopra menzionati,
che fanno lo stato di natura cos insicuro e disagevole. Perci
chiunque abbia il potere legislativo, ossia il potere supremo, di
una comunit politica,  tenuto a governare con leggi stabilite e
fisse, promulgate e rese note al popolo, e non con decreti
estemporanei; deve servirsi di giudici imparziali e giusti, che
devono decidere le controversie in base a quelle leggi; deve
impiegare la forza della comunit all'interno soltanto per
eseguire quelle leggi, o all'esterno per prevenire o riparare
torti provocati da stranieri, e assicurare la comunit da
incursioni e invasioni. E tutto ci deve essere diretto a nessun
altro fine, se non alla pace, alla sicurezza e al bene pubblico
del popolo.
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968, volume
tredicesimo, pagine 620-621.
